IMU

  • Servizio attivo

La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019 – art. 1 commi da 738 a 783) ha “riscritto” la normativa sull’IMU, confermandone l’impianto generale.


A chi è rivolto

L'imposta è dovuta da tutti i possessori di beni immobili siti nel Comune di Verrès, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli e che rientrano nei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione dell'imposta.

Descrizione

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, il pagamento dell’imposta IMU 2024 dovuta in acconto (50%) deve essere effettuato entro il 17 giugno 2024 (in quanto l’ordinario termine del 16 giugno cade di domenica e quindi lo stesso è automaticamente prorogato al primo giorno utile e cioè lunedì 17.06) applicando le aliquote approvate con Deliberazione Consiliare n. 48 del 27/12/2023 nella quale si confermano le aliquote già approvate per l’anno 2023, così come riportate nel prospetto seguente:

 

Aliquota ridotta per abitazione principale delle unità immobiliari imponibili di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 1,comma 741, lett b) della Legge n. 160/2019 0,40 per cento
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall’art. 1 comma 750 della Legge n. 160/2019 0,00 per cento (azzeramento dell’aliquota)
Aliquota per i “beni merce” così come definiti dall’art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019 esenti
Aliquota per i fabbricati di categoria D (ad eccezione dei fabbricati di categoria D/10)

 

0,83 per cento, di cui lo 0,76 per cento riservato allo Stato
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 0,83 per cento

 

Resta ferma la possibilità per il contribuente di pagare in un'unica soluzione l’importo complessivo annuo nello stesso termine del 17 giugno c.a.

 

La modalità di versamento del tributo, in autoliquidazione, potrà essere equivalentemente effettuata mediante:

  1. modello F24, utilizzando anche eventuali crediti ammessi in compensazione dall’Agenzia delle Entrate
  2. utilizzando la piattaforma di pagamento PAGOPA accedendo al seguente link . https://it.riscossione.regione.vda.it/pagonet2AO/default/homepage.do o direttamente in fondo alla pagina di home nell’apposita sezione “PAGOPA” del sito web istituzionale del comune “www.comune.verres.ao.it”

 

Definizione abitazione principale.

Con la sentenza 209 depositata il 13 ottobre 2022 è stata dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, 4° periodo, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della Legge 147/2013 nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre:

«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»

 

 

PAGAMENTO CON MODELLO F24

Il pagamento, cumulativo per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente nel Comune di Verrès, può essere effettuato utilizzando il modello F24, che non prevede l'applicazione di commissioni.

 

DOVE SI TROVA IL MODELLO F24

Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

 

COME SI PAGA CON MODELLO F24

Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca convenzionata e presso gli uffici postali:

  • in contanti;
  • con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
  • con carta POSTAMAT, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;
  • con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di sé stesso o con assegni circolari o vaglia postali emessi all'ordine dello stesso contribuente e girati per l'incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l'assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l'assegno postale venga utilizzato per pagare tramite Poste l'operazione dovrà essere eseguita all'ufficio postale ove è intrattenuto il conto.
  • con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.

Attenzione: nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Si ricorda inoltre che tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica.

Il pagamento può avvenire anche on-line tramite i servizi di home banking o tramite il portale Fisconline dell'Agenzia delle Entrate.

Il versamento deve essere arrotondato all’euro con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare: 115,49 euro diventa 115,00 euro; totale da versare 115,50 euro diventa 116,00 euro); l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

 

Di seguito si riportano i codici tributo per il versamento dell'IMU:

QUOTA COMUNE 3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE
3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE
3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE
3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE
3923 IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE
3924 IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE
3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
QUOTA STATO 3925 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO

 

COME SI COMPILA IL MODELLO F24

Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale e il codice catastale del Comune di Verrès (C282).

Il 25 maggio 2012 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento, ha approvato un nuovo modello F24 "semplificato", che può essere utilizzato in alternativa al modello F24 "ordinario" già in vigore dal 18 aprile 2012.

 

Si riportano di seguito alcune indicazioni per la compilazione dei due modelli.

 

MODELLO F24 "ORDINARIO"

Per il versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deve essere utilizzata la sezione "IMU e altri tributi locali".

(Per i versamenti da indicare in questa sezione, nel campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE” è riportato, ove richiesto dal Comune, il codice identificativo dell’operazione cui si riferisce il versamento, comunicato dallo stesso Comune). Il Comune di Verres con riferimento al tributo IMU  ad oggi non ha previsto alcun codice identificativo dell’operazione, quindi il campo non deve essere compilato.

In ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:

  • nello spazio "codice ente/codice comune", il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri; nel caso del Comune di Verrès è C282;
  • nello spazio "Ravv" barrare la casella se il pagamento di riferisce al ravvedimento;
  • nello spazio "Immob. Variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione;
  • nello spazio "Acc." barrare se il pagamento di riferisce all'acconto;
  • nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento di riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
  • nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo tre cifre);
  • lo spazio “rateazione” deve essere compilato solo se l’Amministrazione finanziaria fornisce le relative istruzioni, ad esempio con circolari o risoluzioni.
  • nello spazio "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv", indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;
  • nello spazio "importi a debito versati" indicare l'importo a debito dovuto;
  • nel caso di diritto alla detrazione, indicare l'imposta al netto della stessa, da esporre nell'apposita casella in basso a sinistra.

 

 

 

MODELLO F24 "SEMPLIFICATO"

Per il versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deve essere utilizzata la sezione "MOTIVO DEL PAGAMENTO". Il nuovo modello è utilizzabile dal 1° giugno 2012 ed è composto da una sola facciata che contiene due distinte di pagamento: la parte superiore è la copia per chi effettua il versamento, la parte inferiore è la copia per la banca, l'ufficio postale o l'agente della riscossione.

Per i versamenti da indicare in questa sezione, nel campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE” è riportato, ove richiesto dal Comune, il codice identificativo dell’operazione cui si riferisce il versamento, comunicato dallo stesso Comune. Il Comune di Verrès, con riferimento al tributo IMU  ad oggi non ha previsto alcun codice identificativo dell’operazione, quindi il campo non deve essere compilato.

 

In ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:

  • nello spazio "Sezione" inserire il codice "EL" (ente locale);
  • nello spazio "codice ente", inserire il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri; nel caso del Comune di VERRES è C282;
  • nello spazio "ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
  • nello spazio "immob. variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione;
  • nello spazio "acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
  • nello spazio "saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
  • nello spazio "numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
  • nello spazio "anno di riferimento" indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "ravv.", specificare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;
  • nello spazio "importi a debito versati" indicare l'importo a debito dovuto. Se il contribuente ha diritto alla detrazione (riportata nella colonna "detrazione") deve indicare l'imposta al netto della stessa.
  • lo spazio “rateazione” deve essere compilato solo se l’Amministrazione finanziaria fornisce le relative istruzioni, ad esempio con circolari o risoluzioni.

QUOTA D'IMPOSTA A FAVORE DELLO STATO

La Legge n. 160/2019 stabilisce che nel 2020 è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

La quota d'imposta spettante al Comune e quella spettante allo Stato vanno versate contestualmente, e devono essere distinte utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013.

 

 

 

 

Di conseguenza:

per gli immobili classificati nel gruppo catastale D ·         la quota d'imposta calcolata allo 0,76% deve essere versata allo Stato;

·         la differenza con l'aliquota deliberata dal Comune spetta al Comune medesimo.

per gli immobili diversi da quelli in categoria D ·         l'intero ammontare dell'imposta dovuta deve essere versato al Comune.

 

La quota d’imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d’imposta dovuta al Comune utilizzando gli appositi codici tributo, istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21 maggio 2013:

  • 3925 denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO"
  • 3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE"

PAGAMENTO PER I RESIDENTI ALL'ESTERO

L'IMU, Imposta Municipale Propria, è dovuta anche da tutti coloro (italiani o stranieri) che, pur non essendo residenti nel territorio dello Stato, possiedono in Italia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ecc.). Deve essere calcolata seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) relativamente al versamento da effettuare allo Stato.

Anche i soggetti non residenti dovranno, pertanto, versare l'IMU seguendo le disposizioni generali illustrate nella su citata circolare. Coloro che non potessero utilizzare il modello F24, possono provvedere nei modi seguenti (come specificato nel Comunicato Stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze):

  • per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono effettuare un bonifico bancario sul conto di tesoreria presso UNICREDIT SpA (codice BIC: UNCRITM1EE8), intestato a Comune di Verres, utilizzando il codice IBAN IT43L0200831690000000586258
  • per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC: BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

 

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

  • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nelle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate  35/E del 12 aprile 2012e n. 33/E del 21 maggio 2013;
  • l'annualità di riferimento;
  • l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

 

Si precisa, infine, che non sono più applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4-bis, del D. L. 23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, in base alla quale era prevista per tali soggetti la possibilità di versare l'ICI in un'unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3%.

PAGAMENTO ENTI NON COMMERCIALI

Il versamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui alla lettera i), del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs n. 504/92 - enti non commerciali - è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote deliberate dal comune.

I soggetti suddetti eseguono i versamenti dell’imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2020.

In sede di prima applicazione dell’imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU per l’anno 2019.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2020.

Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.

Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l’anno 2019.

Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".

 

Si ricorda come La Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), nell’art. 1 e, più precisamente, nei  comma dal 738 al 783, ha riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), accorpando la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti; viene pertanto abrogata la disciplina della TASI e della relativa Imposta Unica Comunale (I.U.C.) prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);

 

Si vedano in dettaglio le principali modifiche aggiornate rispetto all’impianto normativo precedente:

  • Viene introdotta la figura del genitore affidatario (quindi anche per le coppie non coniugate), al posto dell’ex coniuge che torna a pagare l’IMU in assenza di figli minori.
  • Viene eliminata l’equiparazione ad abitazione principale del soggetto A.I.R.E
  • La dichiarazione della NUOVA IMU viene riportata al 30 giugno dell’anno successivo. La novità principale riguarda gli enti non commerciali che hanno l’obbligo annuale della presentazione della dichiarazione
  • I cosiddetti beni merce tornano tassabili ai fini IMU. Il legislatore precisa che torneranno esenti dal 1° gennaio 2022 (tuttavia il Comune può azzerare l’aliquota già dal 2020) .
  • Per poter beneficiare della riduzione d’ imposta al 50% degli immobili inagibili deve essere stata redatta da un tecnico abilitato, una relazione che attesti la condizione dell’immobile.

Esenzione IMU su immobili occupati abusivamente (Art. 1, commi 81- 82)
Viene introdotto un nuovo caso di esenzione IMU all’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, attraverso la lettera g-bis che esenta dal pagamento dell’imposta municipale propria i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia. La nuova disposizione è volta a stabilire che nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell’immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (Art. 614, comma secondo, c.p.) e invasione di terreni e edifici (Art. 633 c.p.), ovvero per i casi in cui l’immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale. Per fruire del beneficio il soggetto passivo è tenuto a comunicare il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione al comune, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali da emanare entro il 1° marzo 2023.

Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione.

 

 

PER IL CALCOLO IN AUTOLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DOVUTA E L’EVENTUALE STAMPA COMPLETA DEL RELATIVO MODELLO F24, SI SUGGERISCE DI ACCEDERE AL SITO INTERNET : WWW.AMMINISTRAZIONI COMUNALI.IT

 

Per ulteriori informazioni vedasi il regolamento comunale vigente per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 05-08-2020

Come fare

La modalità di versamento del tributo, in autoliquidazione, potrà essere equivalentemente effettuata mediante:

Cosa serve

Per informazioni contattare l'ufficio tributi. La modulistica e disponibile al link qui sotto:

Cosa si ottiene

Assolvimento degli obblighi di legge

Tempi e scadenze

Acconto: 16 Giugno di ogni anno;
Saldo: 16 Dicembre di ogni anno.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di pagare in un’unica soluzione l’importo complessivo annuo nello stesso termine del 16 giugno c.a.

Quanto costa

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, il pagamento dell’imposta IMU 2023 dovuta in acconto (50%) deve essere effettuato entro il 16 giugno 2023 applicando le aliquote approvate con Deliberazione Consiliare n. 5 del 10/02/2023 così come riportate nel prospetto seguente:

Aliquota ridotta per abitazione principale delle unità immobiliari imponibili di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 1,comma 741, lett b) della Legge n. 160/2019   0,40 per cento
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall’art. 1 comma 750 della Legge n. 160/2019   0,00 per cento (azzeramento dell’aliquota)
Aliquota per i “beni merce” così come definiti dall’art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019   esenti
Aliquota per i fabbricati di categoria D (ad eccezione dei fabbricati di categoria D/10)   0,83 per cento, di cui lo 0,76 per cento   riservato allo Stato
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili   0,83 per cento

 

Accedi al servizio

Richiedi informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Argomenti:

Pagina aggiornata il 06/06/2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri