Istituito con Legge 448 del 23/12/1998 art. 66 poi recepito dal D.lgs. 151/2001, spetta a tutte le madri che non beneficiano, o beneficiano in parte (strettamente per la quota mancante), del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità.
I limiti reddituali e l'entità dell'assegno stabiliti dall'art. 74 del succitato D.lgs. 151/2001 vengono rivalutati al 1° gennaio di ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
Per gli importi relativi all'anno 2024 si rimanda alla consultazione del comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia.